ANIMALI ESSERI SENZIENTI

Nel nostro attuale ordinamento gli animali non possono essere considerati come “cose”, bensì come “esseri senzienti”. E’ quanto ha stabilito la nona Sezione Civile del Tribunale di Milano, con il decreto 13 marzo 2013.

All’interno di una clausola delle condizioni di separazione, i genitori stabilivano che i gatti della famiglia restassero a vivere nell’ambiente domestico della madre – dove era collocata la minore – la quale sarebbe dovuta fare carico delle spese ordinarie, mentre quelle straordinarie avrebbero dovuto essere sostenute, in pari misura, dai coniugi.

Nell’attuale ordinamento, a seguito della entrata in vigore della Legge 4 novembre 2010, n. 201, di ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987, il sentimento per gli animali ha protezione costituzionale e riconoscimento europeo, con la conseguenza che deve essere riconosciuto un vero e proprio diritto soggettivo all’animale da compagnia“.

Ciò premesso, i giudici meneghini affermano il seguente principio di diritto: “L’animale non può essere più collocato nell’area semantica concettuale delle “cose” dovendo essere riconosciuto come “essere senziente”. Non essendo l’animale una «cosa», bensì un essere senziente, è legittima facoltà dei coniugi – in sede di separazione – quella di regolarne la permanenza presso l’una o l’altra abitazione e le modalità che ciascuno dei proprietari deve seguire per il mantenimento dello stesso“.